COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA – CARIBOU GIOIA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S.D. Avanti Delfini Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società e dell’allenatore, sig. MORAMARCO PIETRO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA – CARIBOU GIOIA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S.D. Avanti Delfini Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società e dell'allenatore, sig. MORAMARCO PIETRO). L’A.S.D. Avanti Delfini Altamura ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con cui lo stesso infliggeva alla predetta Società la sanzione sportiva della disputa di partite a porte chiuse fino al 30 giugno 2006 con effetto immediato , nonchè l’inibizione fino al 31 dicembre 2006 dell’allenatore, sig. Moramarco Pietro(cfr. Com. Uff. n. 32 del 9 febbraio 2006). E’ intervenuto alla seduta odierna il Presidente della ricorrente, il quale chiede una congrua riduzione con riferimento ad entrambe le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo La Commissione Disciplinare, dopo attenta lettura degli atti ufficiali, ritiene che non sussistano i presupposti per giungere ad una riduzione della sanzione sportiva adottata nei confronti dell’A.S.D. Avanti Delfini Altamura, atteso che la stessa non ha fornito alcun elemento fattuale a discolpa del comportamento antisportivo di alcuni suoi tesserati. Viceversa, con riferimento alla posizione dell’allenatore, sig. Moramarco Pietro, questa Commissione ritiene di dover addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo, poiché il predetto allenatore ha certamente tenuto un atteggiamento scorretto ed irriguardoso, e nei confronti del Direttore di gara e nei confronti di alcuni calciatori avversari, ma non v’è prova della presunta aggressione a danno di calciatori avversari. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ A. S. D. Avanti Delfini Altamura riducendo l’inibizione inflitta all’allenatore, sig. Moramarco Pietro al 30 giugno 2006, confermando nel resto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; Per i suddetti motivi non addebitare la tassa sul conto della Società reclamante, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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