COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – CALCIO PELLEGRINO del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Nuova Andria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore DI CANIO LEONARDO (cfr. Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – CALCIO PELLEGRINO del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Nuova Andria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore DI CANIO LEONARDO (cfr. Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006). L’ A. S. D. Nuova Andria ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 9 febbraio 2009 nei confronti del calciatore Di Canio Leonardo, mettendo in evidenza che l’atleta ha avuto gravi problemi di natura familiare, nonché un grave infortunio, subito nella precedente stagione sportiva, che lo ha tenuto lontano dall’attività sportiva per oltre un anno. Conclude la Società che non ha intenzione di giustificare il comportamento del suddetto calciatore, ma chiede una riduzione della squalifica, ed, inoltre, che venga ascoltato il calciatore Di Canio Leonardo. Si osserva, preliminarmente, che le vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva non consentono di ascoltare il tesserato squalificato su richiesta del Presidente della Società. Pertanto, questa Commissione Disciplinare, rilevato di non dover accedere all’audizione del calciatore, richiesta dalla Società Nuova Andria, e ritenendo esaurita l’istruttoria D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato ed addebitare la tassa sul conto della ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it