COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: F.C. OTRANTO – U.S.FRIGOLE del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’ U. S, Frigole in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006):

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: F.C. OTRANTO – U.S.FRIGOLE del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’ U. S, Frigole in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006): L’ U. S. Frigole ha proposto reclamo avverso la squalifica comminata al calciatore CAPOCCIA ALESSIO per due (2) gare e per l’ammenda inflitta alla Società di euro 150,00. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali della gara, rileva che la richiesta formulata dall’ U.S. Frigole non può essere accolta, poiché a norma dell’art. 41 n. 3 - lett. a – d CGS, non sono impugnabili ,in alcuna sede, le squalifiche inflitte ai calciatori fino a due gare e per le Società di Prima Categoria l’ammenda di euro 150,00; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’ U. S. Frigole ,addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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