COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.PEZZE – A.S. GIOVENTU’ MARTINA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S. Gioventù Martina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica comminata al calciatore ZITO GUGLIELMO fino al 30 giugno 2006) Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S.PEZZE – A.S. GIOVENTU’ MARTINA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S. Gioventù Martina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica comminata al calciatore ZITO GUGLIELMO fino al 30 giugno 2006) Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006.
Esaminati gli atti ufficiali;
Sentito il rappresentate legale della Società reclamante;
Considerato che sulla base delle precisazioni fornite dal Commissario di campo, con il supplemento di rapporto reso il 20 marzo 2006,la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice può essere ridotta alla luce del fattivo comportamento dei dirigenti dell’ A. S. Gioventù Martina;
Ritenuto, altresì, che non merita censura la punizione inflitta al calciatore Zito Guglielmo, perché adeguata al comportamento antisportivo di quest’ultimo
D E L I B E R A
Confermare la punizione inflitta al calciatore Zito Guglielmo;
Ridursi ad euro 100,00 l’ammenda inflitta alla Società Gioventù Martina,
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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