COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: G. S. TROIA – REAL VICO CERIGNOLA del 19 febbraio 2006 (Reclamo del G.S.Troia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ROSIELLO LEONARDO PIO.(Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: G. S. TROIA – REAL VICO CERIGNOLA del 19 febbraio 2006 (Reclamo del G.S.Troia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ROSIELLO LEONARDO PIO.(Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006).
Il G.S.Troia ha prodotto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ROSIELLO Leonardo Pio ,squalificato fino al 21 febbraio 2007 , per aver colpito con una ginocchiata l’arbitro durante la gara G.S.Troia – Real Vico Cerignola .Sentito il legale rappresentante della reclamante nella seduta del 20 marzo 2006,il quale chiede una congrua riduzione della predetta sanzione, questa Commissione Disciplinare ,esaurita l’istruttoria e sulla base degli esiti della medesima, ritiene di dover addivenire ad una parziale riforma del provvedimento impugnato, anche in considerazione del comportamento sportivo tenuto dal predetto calciatore, improntato su principi di lealtà sportiva.
P:Q:M
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dal G.S.Troia, riducendo il periodo di squalifica inflitto al calciatore Rosiello Leonardo Pio al 31 luglio 2006 e, per l’effetto, non addebitare la tassa
stante il parziale accoglimento del reclamo
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