COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ANSPI S.ERASMO – A.D. TRIGGIANO del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’Anspi S Erasmo avverso il risultato della gara .

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ANSPI S.ERASMO – A.D. TRIGGIANO del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’Anspi S Erasmo avverso il risultato della gara . La Società Anspi S. Erasmo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto,assumen do che in sostituzione di un tesserato ,espulso dal direttore di gara, che fungeva da assistente dell’ar bitro, è stato utilizzato un calciatore che era stato sostituito: pertanto chiede che nei confronti dell’A.D.Triggiano sia applicata la punizione sportiva della perdita della gara. Si osserva, però, che la Regola 6 del Regolamento del Gioco del calcio prevede che un calciatore, che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte, purchè non sia stato espulso: pertanto il reclamo non può essere accolto. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Anspi S.Erasmo, confermando il risultato di 0 - 0 conseguito sul terreno di gioco e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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