COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CASAMASSIMA – A.S.D. VIRTUS TARANTO del 1 febbraio 2009 (Reclamo del calciatore SPINELLI Adriele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CASAMASSIMA - A.S.D. VIRTUS TARANTO del 1 febbraio 2009 (Reclamo del calciatore
SPINELLI Adriele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico,
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
essendo risultato che, il comportamento antisportivo assunto dal calciatore SPINELLI Adriele rientra
nell’ipotesi di cui all’art. 19 n. 4 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva , in applicazione delle
attenuanti generiche invocate dal reclamante può comminarsi la sanzione della squalifica di n. 4
giornate effettive di gara (già scontate)
PQM;
DELIBERA
ridursi a n. 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore SPINELLI Adriele (già scontate);
restituirsi la tassa di euro 130,00 versata stante l’accoglimento del reclamo.
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