COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. PAOLO VI – A.S.D. ATLETICO MESAGNE del 8 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. PAOLO VI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e del calciatore CALZARANO Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. PAOLO VI - A.S.D. ATLETICO MESAGNE del 8 febbraio 2009 (Reclamo della società
A.S.D. PAOLO VI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 500,00 e del calciatore CALZARANO Michele di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini dalle quali è risultato che quanto riportato dall’arbitro ha trovato ampia e sicura
conferma, per cui del tutto priva di fondamento, si appalesa la tesi della società ricorrente;
ritenuto pertanto che non meritano censura le sanzioni inflitte dal primo giudice che vanno condivise e
confermate
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PAOLO VI e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul
conto della reclamante.
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