COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SQUINZANO 2006 FC – A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 1 febbraio 2009 (Reclamo del calciatore SABELLA Gianni in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SQUINZANO 2006 FC - A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 1 febbraio 2009 (Reclamo del calciatore SABELLA Gianni in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante del ricorrente; esperite indagini; considerato che il calciatore reclamante non contesta il comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma attribuisce a tale atto un suo comportamento sicuramente irriguardoso ma non violento, avendo avuto egli intenzione di sgambettare l’arbitro ma non di usargli violenza; ritenuto pertanto che in considerazione delle attenuanti generiche applicabili al caso in esame, può trovare applicazione l’art. 19 n. 4 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di infliggere al calciatore succitato la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009 PQM; DELIBERA ridursi al 30 giugno 2009 la squalifica inflitta al calciatore SABELLA Gianni; restituirsi la tassa di euro 65,00 versata stante il parziale accoglimento del reclamo.
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