COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. PARABITA – A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. PARABITA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e del calciatore RUSSO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C. PARABITA - A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. PARABITA in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 500,00 e del calciatore RUSSO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
considerato che il presunto diverbio occorso negli spogliatoi che avrebbe indotto i vigili urbani ad
invitare l’arbitro a non rientrare subito negli spogliatoi, non può ritenersi un comportamento antisportivo
nei confronti dello stesso arbitro (che peraltro non ha verificato né il tipo di diverbio né la sua rilevanza)
per cui va revocata la sanzione dell’ammenda posta a carico della società reclamante;
rilevato che per quanto attiene al calciatore RUSSO Salvatore, le argomentazioni addotte dalla
reclamante non hanno trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione
adottata dal primo giudice
PQM;
DELIBERA
revocarsi l’ammenda di € 500,00, confermando nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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