COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. PARABITA – A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. PARABITA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e del calciatore RUSSO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. PARABITA - A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. PARABITA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e del calciatore RUSSO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; considerato che il presunto diverbio occorso negli spogliatoi che avrebbe indotto i vigili urbani ad invitare l’arbitro a non rientrare subito negli spogliatoi, non può ritenersi un comportamento antisportivo nei confronti dello stesso arbitro (che peraltro non ha verificato né il tipo di diverbio né la sua rilevanza) per cui va revocata la sanzione dell’ammenda posta a carico della società reclamante; rilevato che per quanto attiene al calciatore RUSSO Salvatore, le argomentazioni addotte dalla reclamante non hanno trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione adottata dal primo giudice PQM; DELIBERA revocarsi l’ammenda di € 500,00, confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it