COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTU PARABITA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FORENZA Riccardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTU PARABITA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FORENZA Riccardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento antisportivo del calciatore FIORENZA Riccardo (nella qualità di capitano), nei confronti dei tifosi locali, è stato adeguatamente sanzionato dal primo giudice che non merita né censura e né modifica; P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU PARABITA e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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