COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – A.S. D. TORITTO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e la squalifica del calciatore DI CERBO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 2.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - A.S. D. TORITTO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società
A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e la squalifica del calciatore DI CERBO Francesco di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 2.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
la società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO pur avendo chiesto di essere ascoltata, non si è
presentata benché regolarmente convocata ;
rilevato che il lancio di un solo e sporadico oggetto da parte di sostenitori locali può essere punito con
l’ammenda di € 200, sanzione così ridotta rispetto a quella inflitta dal primo giudice;
ritenuto, altresì, che il comportamento del calciatore DI CERBO Francesco, sicuramente antisportivo
ma non violento può essere punito con la squalifica fino al 30.6.2009
P.Q.M.
DELIBERA
ridurre la squalifica inflitta al calciatore DI CERBO Francesco al 30.6.2009;
ridurre l’ammenda alla società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO ad € 200,00
non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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