COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – A.S. D. TORITTO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e la squalifica del calciatore DI CERBO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 2.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - A.S. D. TORITTO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e la squalifica del calciatore DI CERBO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 2.4.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; la società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO pur avendo chiesto di essere ascoltata, non si è presentata benché regolarmente convocata ; rilevato che il lancio di un solo e sporadico oggetto da parte di sostenitori locali può essere punito con l’ammenda di € 200, sanzione così ridotta rispetto a quella inflitta dal primo giudice; ritenuto, altresì, che il comportamento del calciatore DI CERBO Francesco, sicuramente antisportivo ma non violento può essere punito con la squalifica fino al 30.6.2009 P.Q.M. DELIBERA ridurre la squalifica inflitta al calciatore DI CERBO Francesco al 30.6.2009; ridurre l’ammenda alla società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO ad € 200,00 non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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