COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 24/11/2002 DECIMOPUTZU – GONNESA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 24/11/2002 DECIMOPUTZU - GONNESA Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente avanzato dalla Soc. Decimoputzu e rilevato: -che al 15° minuto del secondo tempo l'arbitro è stato costretto a sospendere la gara in esame, poiché infortunatosi dopo uno scontro con il giocatore Mostallino Pietro della Soc. Decimoputzu; -che il direttore di gara espelleva il suddetto giocatore, ritenendo volontario l'urto subito, ma forniva a sostegno della decisione, nel proprio rapporto, una argomentazione deduttiva sfornita di elementi oggettivi di riscontro, non avendo in realtà visto alcunché dell'accaduto e fidandosi solo di una sua intuizione; -che al contrario la circostanza che la squadra del Decimoputzu fosse al momento in vantaggio ed in superiorità numerica, ed inoltre che la presunta aggressione non sia stata la conseguenza di alcuna decisione arbitrale, lascia ritenere che si sia trattato di un accidentale urto in occasione di una normale azione di gioco; DELIBERA di non infliggere alcuna sanzione nei confronti del giocatore Mostallino Pietro e dispone la RIPETIZIONE DELLA GARA e la restituzione della tassa di reclamo
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