COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. TERTENIA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 14.11.2002. Gara Tertenia / Isili del 10.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. TERTENIA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 14.11.2002. Gara Tertenia / Isili del 10.11.2002. La società Tertenia proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 a favore della società Isili; 2) squalifica del giocatore Serra Marco per cinque gare ; 3) squalifica del giocatore Sotgia Michele per quattro gare ; 4) squalifica del giocatore Piroddi Luigi per tre gare; La reclamante assumeva che il direttore di gara era certamente in grado di continuare l’incontro in quanto le condizioni ambientali non erano tali da mettere a repentaglio la propria incolumità fisica e che le squalifiche inflitte ai propri giocatori erano da considerasi eccessive. La Commissione, preso atto del contenuto del referto e sentito alla odierna riunione il direttore di gara che confermava integralmente il predetto atto ed il supplemento dello stesso, ritiene che l’arbitro non era certamente in grado di portare a termine l’incontro in considerazione delle condizioni ambientali e del clima particolarmente acceso e minaccioso creatosi in campo per le reiterate proteste e minacce posti in essere da diversi giocatori del Tertenia. In particolare la situazione precipitava al 35° del secondo tempo quando, in seguito alla convalida di una rete da parte della squadra dell’Isili, il direttore di gara veniva inseguito e fermato da diversi giocatori del Tertenia ed il giocatore Sotgia Michele, dopo aver aggredito verbalmente l’arbitro, alla notifica del provvedimento di ammonizione, si scagliava contro quest’ultimo cercando di colpirlo. Successivamente, sempre immediatamente dopo l’episodio di cui sopra, lo stesso direttore di gara veniva preso per un braccio dal giocatore Serra Marco che continuava a protestare minacciando l’arbitro con frasi scurrili e, nonostante quest’ultimo riuscisse a fatica a divincolarsi dal predetto tesserato del Tertenia, veniva raggiunto da un altro giocatore della stessa società, Piroddi Luigi, che inseguiva l’arbitro indirizzando nei suoi confronti insulti e reiterate minacce e indirizzandogli verso il viso il pugno destro con fare minaccioso. Tale situazione, rappresentata dall’arbitro negli atti richiamati, determinava per il direttore di gara una situazione di grave pregiudizio per la propria incolumità tale, comunque, da indurlo a proseguire la gara soltanto “ pro forma” e ciò al fine di evitare possibili episodi di violenza verso la propria persona in quanto anche un suo intervento disciplinare di espulsione nei confronti dei suddetti giocatori avrebbe potuto determinare un’ulteriore tensione in campo. Pertanto, la Commissione ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere certamente confermata avendo il direttore di gara esercitato il suo potere discrezionale, in situazione di grave pregiudizio, di proseguire la gara soltanto “pro forma” e ciò al fine, si ribadisce, di evitare gravose conseguenze. Analogamente appaiono congrue le squalifiche inflitte ai giocatori del Tertenia, Serra, Sotgia e Piroddi, rei di gravi episodi sanzionati in maniera adeguata anche in rapporto a fatti consimili e pertanto debbono, anch’esse, venire integralmente confermate. Ciò esposto, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo, confermando integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo sia in relazione alla sanzione inflitta alla società Tertenia della perdita della gara per 0 a 2, sia in relazione alle squalifiche inflitte ai giocatori Serra Marco, Sotgia Michele e Piroddi Luigi. Dispone l’addebito della tassa in conto alla reclamante.
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