COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 21.11.2002, Gara Luogosanto / Pozzomaggiore del 17.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 05 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 21.11.2002, Gara Luogosanto / Pozzomaggiore del 17.11.2002. La Pol. Luogosanto ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) squalifica del campo di gioco della predetta Società per due giornate di gara, perché, mentre l’arbitro ed i suoi assistenti si apprestavano ad entrare negli spogliatoi, al termine della gara, venivano raggiunti da diversi sostenitori della squadra - alcuni dei quali brandivano degli ombrelli - che inveivano contro di loro con insulti, minacce e spintoni, prendendo poi a calci la porta, una volta che si era riusciti a chiuderla. Poco più tardi, dopo l’uscita dagli spogliatoi di arbitro ed assistenti, alcune decine di sostenitori, in attesa all’esterno, li ingiuriavano e minacciavano nuovamente, lanciando anche sputi e tentando di aggredirli. Rifugiatasi, la terna arbitrale, a bordo della vettura di un assistente, quest’ultima veniva colpita con violenti calci e pugni, prima di potersi allontanare dall’impianto sportivo; 2) squalifica fino al 31.01.2003 all’allenatore della stessa Società, Leggieri Giuseppe, perché espulso dal campo per insulti all’arbitro, ritardava l’uscita reiterando le ingiurie, fino ad essere allontanato ad opera di dirigenti e giocatori. Al termine della gara, portatosi davanti agli spogliatoi, tentava di impedire l’ingresso della terna arbitrale, urlando nuovi insulti ed unendosi alle escandescenze dei sostenitori ivi confluiti. La reclamante contesta l’entità delle sanzioni, ritenendola eccessiva in relazione ai fatti accaduti e ne domanda un’equa riduzione. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, rileva: a) quanto alla squalifica del campo, che numerosi sostenitori della squadra locale si resero responsabili delle minacce e degli insulti rivolti all’arbitro ed ai suoi assistenti, al termine dell’incontro, nei pressi degli spogliatoi. Risulta provato, inoltre, che tale comportamento continuò in forma ancor più grave, perché accompagnato dai colpi inferti sull’autovettura di un assistente, all’uscita dagli spogliatoi della terna arbitrale. La pur grave portata di tale comportamento rende necessaria tuttavia una adeguata riduzione della sanzione, tenuto conto del fatto che le ingiurie, le minacce ed i colpi inferti sulla vettura ( peraltro non documentati nelle conseguenze da idonea documentazione) risultano riferibili ad un gruppo di facinorosi, al termine dell'incontro e non comportarono conseguenze sul piano fisico nei confronti della terna arbitrale; b) quanto alla squalifica dell’allenatore Leggieri Giuseppe, che quest’ultimo si rese responsabile delle ingiurie e delle minacce che determinarono l’espulsione e che in tale comportamento egli proseguì, al termine della gara, allorchè tentò anche di impedire l’ingresso negli spogliatoi della terna arbitrale. In relazione alla portata di tale condotta, la sanzione adottata appare, anche in questo caso, eccessiva, tanto da dover essere adeguatamente ridotta. Per tali motivi la Commissione, tenuto anche conto dei buoni precedenti della società Luogosanto, in accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica del campo della società Luogosanto a UNA giornata; 2) di ridurre la squalifica dell’allenatore Leggieri Giuseppe a tutto il 31.12.2002. Dispone il non addebito della tassa.
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