COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAMARESE ( CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA) Avverso il risultato della gara Villamarese / San Lorenzo Sanluri del 06.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAMARESE ( CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA) Avverso il risultato della gara Villamarese / San Lorenzo Sanluri del 06.10.2002. Con atto del 14 ottobre 2002, la società Villamarese ha reclamato avverso il risultato della gara in epigrafe lamentando la posizione irregolare del calciatore della società San Lorenzo Sanluri Melis Mauro. La reclamante assume che detto calciatore sia stato schierato nonostante fosse stato squalificato per due giornate di gara nella stagione sportiva precedente e precisamente: la prima giornata inflitta per recidività in ammonizioni, la seconda inflitta per aver preso parte alla gara successiva Serramanna/ Gonnosfanadiga del 12.05.02 nonostante il provvedimento sanzionatorio a suo carico. La società San Lorenzo Sanluri ha controdedotto rappresentando che il calciatore Melis Mauro ha scontato il turno di squalifica in occasione della prima giornata della stagione sportiva in corso. La Commissione, letti gli atti ufficiali e visto il comma 6 dell’art. 17 del Nuovo C.G.S., rileva che il calciatore Melis Mauro ha preso parte all’incontro in oggetto, senza averne titolo, per effetto delle due giornate di squalifica a suo carico, la prima inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato provinciale di Cagliari col C.U. n° 34 del 08.05.2002, per recidività in ammonizioni, la seconda inflitta con delibera della Commissione Disciplinare, per aver partecipato alla gara Serramanna / Gonnosfanadiga in posizione irregolare ( C.U. n° 37 del 29.05.2002). Delle citate due giornate di squalifica, il Melis Mauro ha scontato solo una giornata in occasione dell’incontro San Lorenzo Sanluri / Sadali disputata il 29.09.2002. Per tali motivi,la Commissione, visto l’art. 12, comma 5 del Nuovo C.G.S., DELIBERA di accogliere il reclamo, di infliggere alla società San Lorenzo Sanluri la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 2 e di infliggere al calciatore Melis Mauro un’ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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