COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 20/10/2002 FOLGORE 95 – PAULI ARBAREI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 20/10/2002 FOLGORE 95 - PAULI ARBAREI Il Giudice Sportivo, o visto il reclamo della Soc. Pauli Arbarei, fondato sulla mancata osservanza dell'altezza regolamentare delle porte del terreno di gioco; o rilevato che dal referto arbitrale, unico atto nella specie utilizzabile per la decisione di questo giudice, si apprende che l'arbitro misurò i pali esterni delle porte, "riscontrando valori tra i 2.45 e i 2.47 metri"; o rilevato pertanto che non è possibile per questo giudice verificare se sia stata rispettata la misura regolamentare di 2.44 metri (con una tolleranza in eccesso/difetto di 2 cm) giacchè la stessa misura deve essere riferita non alla lunghezza del palo esterno, bensì alla distanza tra il bordo inferiore della sbarra trasversale ed il livello del terreno, DELIBERA di respingere il reclamo della Soc. Pauli Arbarei, disponendo l'incameramento della tassa.
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