COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ISILI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Isili / Quartu Sant’Elena del 06.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ISILI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Isili / Quartu Sant’Elena del 06.10.2002. La Società Isili ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S. nei confronti dei propri tesserati, provvedimenti consistiti, tra l’altro, nella inibizione sino al 30 giugno 2005 del dirigente Mario Pirisino, per aver colpito con un violento schiaffo il direttore di gara, e nelle squalifiche per quattro giornate dei giocatori Pandino Alessandro e Murroni Andrea, per aver ripetutamente spintonato l’arbitro, nonché del giocatore Melis Luca, il quale, espulso per essere entrato in maniera decisa su un avversario colpendolo con violenza, insultava l’arbitro, strattonandolo e tenendolo per il colletto. La reclamante contesta gli addebiti ritenendoli sproporzionati in riferimento al reale accadimento dei fatti. Nega che l’arbitro possa essere stato colpito da chicchessia ed assume che il dirigente Pirisino Mario, intervenuto quando il direttore di gara si trovava attorniato dai giocatori delle due squadre, si prodigò per calmare gli animi dei presenti. Fa rilevare come i giocatori Pandino e Murroni, i quali si trovavano molto distanti dal luogo nel quale gli altri calciatori protestavano, non parteciparono alla protesta e non spintonarono l’arbitro. Contesta, infine, che il giocatore Melis abbia strattonato il direttore di gara, assumendo che il proprio tesserato si era limitato a richiedere spiegazioni a seguito del provvedimento di espulsione decretato nei suoi confronti. La reclamante conclude chiedendo l’annullamento dei provvedimenti adottati nei confronti dei giocatori Pandino e Murroni nonché l’annullamento o la riduzione al minimo delle sanzioni inflitte al dirigente Pirisino ed al giocatore Melis Luca. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato in ogni sua parte il rapporto ed il supplemento ad esso allegato. Il Presidente della reclamante ha, a sua volta, confermato la prorpia versione. La Commissione ritiene, pertanto, sulla scorta del rapporto e degli allegati, costituenti fonte di prova privilegiata, pienamente fondati gli addebiti. Riguardo al comportamento del Pirisino, infatti, risulta provato l’atto di violenza consistito nel forte schiaffo che indusse l’arbitro a decretare la sospensione della gara per incapacità psico-fisica. Altrettanto certo risulta essere il comportamento del Melis che si è reso responsabile di una scomposta, deprecabile e irriguardosa condotta nei confronti dell’arbitro, a seguito di una decisione di natura tecnica. Rileva, tuttavia, che alla luce di tali elementi e dei chiarimenti al riguardo offerti dall’arbitro, i fatti ascritti ai giocatori Pandino e Murroni, pur gravi al pari del riprovevole comportamento dei dirigenti, debbano essere sanzionati in maniera più adeguata alla portata degli episodi loro ascritti rispetto ai provvedimenti adottati dal G.S., che appaiono eccessivi. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di ridurre le squalifiche dei giocatori Pandino Alessandro e Murroni Andrea a due giornate confermando nel resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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