COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS J.S. ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Calcio Iglesias / Domusnovas J.S. del 06.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS J.S. ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Calcio Iglesias / Domusnovas J.S. del 06.10.2002. Con raccomandata del 18.10.2002, inviata per conoscenza alla società Calcio Iglesias nella stessa data, la società Domusnovas J.S. proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe e, a sostegno del ricorso, dichiarava che alla stessa aveva partecipato il giocatore Cuccu Piergiacomo, matricola n° 300682 il quale, squalificato per una giornata nella stagione 2001-2002, non aveva ancora scontato la squalifica nel Campionato in corso. Fatte queste premesse, la società ricorrente chiedeva che, previo annullamento del risultato di 0 a 0 acquisito sul campo, le venisse assegnata la vittoria come previsto dal regolamento. La Commissione, o visto il reclamo presentato dalla società Domusnovas J.S.; o accertato che lo stesso è stato presentato nel termine di cui all’art. 42, n° 3, del C.G.S. ed è stato comunicato alla società contro-interessata che non ha fatto pervenire controdeduzioni; o accertato che il giocatore Cuccu Piergiacomo ha partecipato alla gara in epigrafe; o accertato che il predetto giocatore era stato squalificato per una giornata di gara dal G.S. e che detta decisione era stata pubblicata nel C.U. n° 41 del 09.05.2002; o accertato che il Cuccu non aveva scontato la squalifica nel Campionato 2001-2002; o visto l’art. 12, n° 5, comma a) del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Calcio Iglesias la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 2 e di squalificare il giocatore Cuccu Piergiacomo per un’ulteriore giornata di gara. Dispone di non addebitare la tassa.
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