COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 14 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. COSSOINE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 8 del 17.10.2002. Gara Cossoine / Virtus Romana del 13.10.2002.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°18 del 14 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. COSSOINE ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Sassari - )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 8 del 17.10.2002.
Gara Cossoine / Virtus Romana del 13.10.2002.
La Pol. Cossoine ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2003 inflitta al giocatore Solinas Mario, il quale, espulso per aver contestato l’arbitro in maniera volgare ed altamente offensiva, reagiva reiterando le offese con frasario scurrile, nel contempo, con un movimento brusco e violento, lo colpiva allo stomaco con una gomitata, provocandogli forte dolore, lenito solo dopo alcuni minuti con efficaci esercizi respiratori. Mentre veniva allontanato pronunciava ulteriori offese e gravi minacce.
La reclamante contesta gli addebiti. Assume, in particolare, che il giocatore, dopo aver subito un fallo, si limitò a contestare l’operato dell’arbitro, senza tuttavia offenderlo. Nega, inoltre, la reclamante, che lo stesso giocatore abbia colpito il direttore di gara, precisando che gli andò contro in maniera del tutto fortuita, dopo essere stato tirato su di forza dai propri compagni, successivamente alla espulsione. La società sostiene, infine, che nessuna conseguenza fisica si determinò a danno dell’arbitro, che, avvertita dai presenti, possa confermare l’accaduto, e conclude domandando la revoca della sanzione inflitta al giocatore.
La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il contenuto del referto ed il supplemento ad esso allegato. Ha precisato, il direttore di gara, che il giocatore Solinas Mario, dopo essere stato espulso per le espressioni ingiuriose rivoltegli, si rese responsabile dell’atto di violenza consistito nella forte gomitata allo stomaco, mentre si trovava al suo fianco in conseguenza della mischia creatasi. Tale gomitata provocò sullo stesso direttore di gara forte dolore, ma non impedì a quest’ultimo, dopo alcuni minuti di sospensione, di portare a termine la partita.
Sulla scorta di tali elementi risultano pertanto pienamente provati gli addebiti, consistiti nelle espressioni ingiuriose che determinarono l’espulsione, proseguite dopo la notifica della stessa, e nel grave atto di violenza costituito dalla forte gomitata a danno dello stesso arbitro. L’entità della squalifica appare peraltro adeguata alla gravità dell’atto, sulla cui volontarietà e sui cui effetti non può nutrirsi dubbio alcuno, alla luce pure dei chiarimenti forniti nell’odierna seduta.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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