COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. AZZURRA 88 ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Senorbì / Azzurra 88 del 10.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. AZZURRA 88 ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Senorbì / Azzurra 88 del 10.11.2002. La S.S. Azzurra 88 ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, chiedendone la ripetizione, per errore tecnico dell’arbitro. Ha rilevato, la reclamante, che il direttore di gara, prima della fine del primo tempo, ammonì il n° 11 della stessa Azzurra 88, riportando il provvedimento sul proprio taccuino. Durante l’intervallo, lo stesso arbitro invitava il giocatore n° 4 della menzionata società a non presentarsi in campo, perché espulso. Tale sanzione, a detta dell’arbitro, sarebbe conseguita dalla ammonizione erroneamente attribuita in precedenza al n° 11, anziché allo stesso n° 4 già ammonito, cosicchè quest’ultimo non potè proseguire l’incontro in conseguenza della sanzione adottata a suo carico. La Commissione rileva la propria incompetenza a decidere sul reclamo, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi, DICHIARA il reclamo inammissibile. Dispone l’addebito della tassa.
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