COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LI PUNTI 2001 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 9 del 23.10.2002. Gara Boyl Putifigari / Li Punti 2001 del 20.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 21 novembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LI PUNTI 2001 ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Sassari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 9 del 23.10.2002. Gara Boyl Putifigari / Li Punti 2001 del 20.10.2002. La società Li Punti 2001 propone tempestivo reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice sportivo del Comitato provinciale di Sassari: 1) punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 2; 2) squalifica del giocatore Sau Piergiacomo, per quattro gare, nonché dei giocatori Piddoncu Antonio, Nuvoli Andrea, Dettori Luciano e Cossu Pierpaolo, per tre gare; 3) inibizione dei dirigenti Manchia Francesco, Dettori Antonio e Ortu Giovanni, rispettivamente sino al 31 dicembre 2002 per i primi due e sino al 31 gennaio 2003 per il terzo;. Le sanzioni inflitte, compresa la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 ad entrambe le squadre, trovano motivazione nel fatto che il direttore di gara, al 39° del primo tempo, si vedeva costretto ad interrompere la gara sul risultato di 1 a 1 a seguito di una furibonda rissa tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. Tra i partecipanti alla zuffa che si scambiavano vicendevolmente, oltre insulti e minacce, pugni e calci, l’arbitro ne riconosceva alcuni e segnalava tra i tesserati della società Li Punti 2001 i nominativi dei giocatori Piddoncu Antonio, Nuvoli Andrea, Dettori Luciano, Cossu Pierpaolo e Sau Piergiacomo nonché i nominativi dei dirigenti Manchia Francesco, Ortu Giovanni e Dettori Antonio. Quest’ultimi, entrati per primi sul terreno di gioco, si distinguevano nel colpire con pugni e schiaffi i giocatori della squadra avversaria, alimentando quindi la zuffa piuttosto che sedarla e placare gli animi. L’arbitro, sancita la fine della gara - stante la situazione di pericolo per l’incolumità propria e quella dei giocatori, in considerazione anche del fatto che persone del pubblico erano penetrate sul terreno di gioco e prendevano parte attiva alla zuffa -, veniva raggiunto negli spogliatoi dal giocatore Sau Piergiacomo e dal dirigente Ortu Giovanni, entrambi della società Li Punti 2001, i quali, invitati ad abbandonare i locali, non soltanto non ottemperavano all’invito, ma minacciavano di violenza fisica il direttore di gara e, l’Ortu, afferratogli il braccio, tentava di trascinarlo verso l’esterno. La reclamante contesta gli addebiti ritenendoli sproporzionati in riferimento al reale accadimento dei fatti. In particolare, viene posto in evidenza come durante la gara in oggetto non si siano verificati gli episodi di violenza descritti nel rapporto dell’arbitro e che, pertanto, non esistano i presupposti per la sospensione della gara. Con riferimento al comportamento dei dirigenti, in campo e negli spogliatoi, nel reclamo viene fatto rilevare come i medesimi siano intervenuti sul terreno di gioco al solo scopo di porre fine al diverbio sorto fra i giocatori delle squadre antagoniste, mentre negli spogliatoi il dirigente Ortu si sarebbe limitato, al pari del giocatore Sau, a chiedere chiarimenti su un provvedimento che appariva eccessivamente rigoroso se rapportato allo stato dei fatti. A sostegno delle argomentazioni come in precedenza riassunte, la società Li Punti 2001 ha allegato al reclamo una cassetta con la registrazione della gara dalla quale, a suo dire, emergerebbe in modo certo che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e fondati sulla scorta del referto arbitrale non troverebbero riscontro nel reale svolgimento dei fatti. Conclusivamente venivano, quindi, chiesti la revoca della delibera del Giudice Sportivo, l’annullamento delle penalità e delle sanzioni disciplinari applicate ai dirigenti ed ai giocatori, nonché la ripetizione della gara. La Commissione, in sede di esame preliminare, esclude dal merito del provvedimento la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla reclamante posto che la predetta società non ha provveduto ad inviare in comunicazione alla società Boyl Putifigari i motivi del reclamo, così come previsto dall’art. 42, n°6, del Nuovo C.G.S.. Va altresì disattesa la richiesta della ricorrente di visionare il filmato allegato al reclamo ai fini della prova del reale svolgimento dei fatti rispetto a quanto riportato nel referto dall’arbitro. L’art. 31 del richiamato Nuovo C.G.S. indica, al riguardo, tassativamente i casi nei quali questa Commissione, al pari degli altri Organi di Giustizia Sportiva, è leggitimata ad utilizzare i filmati. Da un’attenta lettura della disposizione non sembra possano ravvisarsi gli estremi per ricorrere alla predetta normativa in quanto il rapporto dell’arbitro ed il relativo supplemento sono molto precisi nell’indicare i tesserati della società Li Punti 2001 e quelli della Boyl Putifigari come autori di atti violenti ed intenzionali nei confronti di giocatori e dirigenti avversari. La Commissione, per quanto attiene la inibizione per i dirigenti Manchia Francesco, Ortu Giovanni e Dettori Antonio e le squalifiche relative ai giocatori Piddoncu Antonio, Nuvoli Andrea, Dettori Luciano, Cossu Pierpaolo e Sau Piergiacomo, in presenza di una relazione del fatto in esame così precisamente condotta, non può non rilevare l’inattendibilità delle tesi difensive della reclamante, fondate su una rappresentazione dei fatti incoerente e pretestuosa. Nella sostanza, pertanto, la responsabilità della società, dei dirigenti e dei giocatori risulta provata. In ordine all’entità delle sanzioni inflitte, le stesse appaiono congrue rispetto ai fatti contestati tenuto conto del fatto che tutti i tesserati hanno posto in essere comportamenti che hanno configurato un loro coinvolgimento diretto alla rissa senza assumere, per quanto attiene i dirigenti, iniziative volte alla pacificazione dei contendenti come il ruolo da essi ricoperto avrebbe comportato. Altrettanto congrue e motivate risultano, infine, le più gravi sanzioni inflitte ai tesserati Sau e Manchia i quali si sono resi altresì partecipi di atti antisportivi nei confronti del direttore di gara, come in precedenza descritti, negli spogliatoi. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte in cui la società Li Punti 2001 chiede la ripetizione della gara e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone l’addebito della tassa.
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