COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SADALI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 14.11.2002. Gara Sadali / Kosmoto Monastir del 10.11.2002.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. SADALI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 14.11.2002.
Gara Sadali / Kosmoto Monastir del 10.11.2002.
Con ricorso del 17.11.2002, la Pol. Sadali ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva squalificato il giocatore Casari Giuseppe per quattro giornate di gara, per aver “ruttato” all’indirizzo del direttore di gara dopo averne richiamato l’attenzione. A sostegno del reclamo, la Polisportiva assumeva che si era trattato di un atto involontario ed incontrollabile del giocatore che, come altri giocatori della squadra, in quel giorno aveva avuto problemi di digestione, e chiedeva la riduzione della squalifica.
La Commissione,
o visto il ricorso presentato dalla società Sadali e constatatone la ritualità;
o ritenuto che le argomentazioni della Pol. Sadali in ordine alla involontarietà dell’atto appaiono infondate in quanto, come è stato precisamente esposto nel referto, il “rutto” fu emesso dopo un richiamo all’arbitro ed al suo indirizzo;
o ritenuto altresì che la squalifica inflitta per quattro giornate appare invero eccessiva in quanto si è trattato di un gesto sicuramente offensivo ed ineducato ma privo di violenza;
DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Casari Giuseppe a due giornate di gara.
Dispone di non addebitare la tassa.
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