COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SEUI ARCUERI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 20.11.2002. Gara Seui Arcueri / Siliu 85 del 03.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SEUI ARCUERI ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 20.11.2002. Gara Seui Arcueri / Siliu 85 del 03.11.2002. L’U.S. Seui Arcueri ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe lamentando l’impossibilità di riprendere la stessa interrotta a seguito di un grave infortunio occorso ad un giocatore avversario a causa dell’ora tarda e del difetto di illuminazione nel proprio campo sportivo ed invocando la ripetizione dell’incontro. La Commissione, letti gli atti ufficiali e rilevato che la reclamante si è limitata a preannunciare il ricorso al Giudice Sportivo, senza dare alcun seguito allo stesso, e che pertanto, ai sensi dei commi 1, 2, 6 dell’art. 34 del Nuovo C.G.S., il reclamo davanti al Giudice di primo grado risulta insanabilmente viziato da inammissibilità, DELIBERA di dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del Nuovo C.G.S.. Dispone l’incameramento della tassa.
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