COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MUSEI ( Campionato regionale Femminile Serie “D” – ) Avverso il risultato della gara Gigi Piras / Calcio Femminile Musei del 03.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 28 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MUSEI ( Campionato regionale Femminile Serie “D” - ) Avverso il risultato della gara Gigi Piras / Calcio Femminile Musei del 03.11.2002. La reclamante chiede sia inflitta alla società Gigi Piras la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 2 per aver fatto partecipare alla stessa una giocatrice in posizione irregolare. La società Musei sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte nelle file della società Gigi Piras, la giocatrice Strazzera Paola, pur non avendone titolo in quanto tesserata con altra società. La Commissione Disciplinare, constatato che la società Musei ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti dal C.G.S., accertato che dagli atti del Comitato Regionale Sardegna, risulta che la giocatrice Strazzera Paola, all’atto della disputa della gara per cui è reclamo, risultava essere tesserata con la società Orione Selargius e che pertanto la stessa ha preso parte a detta gara pur non avendone titolo, DELIBERA di infliggere alla società Gigi Piras la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 2 e dispone il non addebito della tassa.
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