COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MONTALBO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 9 del 14.11.2002. Gara Sindia / Montalbo del 10.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MONTALBO ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 9 del 14.11.2002. Gara Sindia / Montalbo del 10.11.2002. Con ricorso del 19.11.2002, inviato per conoscenza alla società Sindia nella stessa data, la Pol. Montalbo di Siniscola ha proposto reclamo avverso la delibera, pubblicata il 14.11.2002, con la quale il Giudice Sportivo aveva ordinato la ripetizione della gara in epigrafe. A sostegno del reclamo la società ricorrente ha rilevato che il provvedimento del Giudice sportivo deve essere ritenuto contradditorio nel punto in cui, da un lato ha riconosciuto la responsabilità di alcuni tesserati della società Sindia, comminando loro sanzioni pesantissime, e, dall’altro, ha, sostanzialmente, punito la società reclamante che era rimasta estranea a detti fatti ed aveva acquisito sul campo il risultato di tre a zero. Fatte queste premesse la società Montalbo ha chiesto la convalida del risultato di zero a tre acquisito sul campo. Nel corso del procedimento la Commissione ha sentito il direttore di gara, sig. Diego Pani, il quale ha confermato, integralmente, quanto già esposto nel referto di gara e quindi di essere rimasto molto impressionato dalle minacce ricevute dai giocatori del Sindia che avevano poi determinato il suo comportamento sul campo e di aver concretamente temuto per la sua incolumità. La Commissione Disciplinare condivide integralmente tutte le considerazioni fatte dal Giudice Sportivo sulla mancanza di riscontri oggettivi in ordine alla concretezza ed alla gravità delle minacce che determinarono il comportamento dell’arbitro ma non può invece condividere la decisione adottata di disporre la ripetizione della partita che andrebbe a premiare il comportamento della squadra che ha tenuto un comportamento non regolamentare ed è stata, comunque, la causa della pur discutibile decisione arbitrale. Questo premesso la Commissione, non sussistendo alcun dubbio che lo stato di paura del direttore di gara è stato causato dal comportamento non regolamentare di alcuni tesserati della società Sindia, ritiene che il caso in esame rientri nella fattispecie prevista dal 1° comma dell’articolo 12 del C.G.S., il quale punisce con la sanzione della perdita della gara “ la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della stessa e/o ne abbiano impedito la regolare effettuazione” e, pertanto, DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla società Montalbo e di infliggere alla società Sindia la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio conseguito sul campo di tre a zero. Dispone di non addebitare la tassa.
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