COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PRO CAPOTERRA 2000 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 20.11.2002. Gara Jasnagora / Pro capoterra del 17.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PRO CAPOTERRA 2000 ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 20.11.2002. Gara Jasnagora / Pro capoterra del 17.11.2002. La società Pro Capoterra 2000 ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il G.S., ai sensi dell’art. 55 delle NN.OO.II. e dell’art. 12, punto 4 del Nuovo C.G.S., ha disposto la ripetizione della gara, in conseguenza del crollo della tettoia in cemento della panchina sulla quale sostavano i giocatori di riserva della stessa squadra ospite, avvenuto al 25° del secondo tempo. A seguito di tale crollo, infatti, i predetti giocatori rimasero feriti, e cinque di essi furono trasportati in Ospedale per le lesioni subite, mentre la gara venne sospesa. La reclamante contesta il provvedimento e chiede l’omologazione del risultato acquisito sul campo al momento della sospensione ( di 1 a 0 a suo favore), perché, a suo dire, la gara aveva superato i ¾ del tempo di durata previsto. La Commissione, esaminato il referto, ritiene viceversa pienamente legittimo, alla luce del disposto degli articoli 55 delle NN.OO.II. della F.I.G.C. e 12, punto 4 del Nuovo C.G.S., il provvedimento col quale il G.S., in considerazione delle intervenute ragioni di forza maggiore, ha disposto la ripetizione dell’incontro a data da stabilirsi. Le motivazioni addotte dalla reclamante, peraltro, risultano prive di significato e non trovano riscontro alcuno nella normativa vigente. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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