COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRISAILIS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 28.11.2002. Gara Trisailis / Folgore Mamoiada del 24.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRISAILIS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 28.11.2002. Gara Trisailis / Folgore Mamoiada del 24.11.2002. La U.S. Trisailis ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) squalifica del giocatore Floreddu Sandro sino al 31.03.2003, perché nel secondo tempo, durante i minuti di recupero, dopo la seconda ammonizione, aggrediva l’arbitro afferrandolo per il collo, strattonandolo e spingendolo con violenza; 2) applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Trisailis, col punteggio di 0 a 2 e un’ammenda di 200 Euro, perché in quel frangente, altri 6 o 7 giocatori ( non identificati dall’arbitro) della società Trisailis accerchiavano l’arbitro, e almeno quattro di loro lo strattonavano con energia insultandolo e minacciandolo. A quel punto l’arbitro sospendeva la gara non essendo più nelle condizioni psicofisiche necessarie per continuare a dirigere la stessa. La reclamante contesta gli addebiti, sostenendo, in particolare: 1) quanto al provvedimento di sospensione della gara, che non vi erano gli estremi per considerare la situazione creatasi di tale pericolosità da determinare una tale decisione, e, pertanto, domanda che venga disposta la ripetizione dell’incontro; 2) quanto all’ammenda, che la stessa venga revocata, essendo del tutto ingiustificata; 3) quanto alla squalifica del capitano Floreddu Sandro, che la stessa venga ridotta, essendosi il medesimo reso responsabile esclusivamente di espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto ed il supplemento allegato. Ha precisato, in particolare, di non aver portato a termine la gara, perché l’essere stato strattonato violentemente dal giocatore Floreddu Stefano e, successivamente da almeno altri quattro giocatori della società Trisailis, intervenuti subito dopo l’espulsione del loro capitano, gli creò uno stato di particolare tensione dal quale gli derivò una situazione di disagio psicologico. Ha ancora precisato, l’arbitro, che il Floreddu non ebbe a proferire nei suoi confronti minacce o frasi scurrili, ma si limitò a sfogare la propria rabbia afferrandolo per la maglia e strattonandolo. Egli ha infine precisato di essere stato accompagnato verso gli spogliatoi da un Carabiniere, da due giocatori della società Trisailis e da un dirigente della stessa. Prima di lasciare il campo, l’arbitro fischiò la sospensione della gara comunicando la sua decisione ai giocatori. E anche comparso il presidente della società reclamante, il quale ha confermato il contenuto del reclamo. La Commissione, esaminati gli atti, nonché le dichiarazioni rese dall’arbitro e dal legale rappresentante della società reclamante, rileva quanto segue: a) quanto alla squalifica inflitta al giocatore Floreddu Sandro, capitano della società Trisailis, che il predetto si rese effettivamente responsabile dell’aggressione nei confronti dell’arbitro, consistita, al momento della seconda ammonizione, nell’averlo afferrato per la maglia, all’altezza del colletto, strattonandolo con violenza. Risulta peraltro che lo stesso giocatore reiterò tale atto al momento della notifica dell’espulsione, con l’aggravante di una spinta inferta sullo stesso direttore di gara che lo fece indietreggiare di alcuni metri. In considerazione di tale comportamento, la sanzione adottata dal G.S. appare adeguata alla gravità dell’atto, tenuto pure conto della reiterazione, posta in essere dal capitano della squadra; b) quanto al provvedimento di sospensione della gara, la decisione adottata dall’arbitro, al 46° del secondo tempo, per essere stato accerchiato e strattonato da almeno quattro giocatori della società Trisailis, appare del tutto ingiustificata. Risultano in effetti indimostrate le gravi ragioni che possano aver determinato, in tale frangente,proprio durante il tempo di recupero, una condizione di incapacità psicofisica alla prosecuzione dell’incontro, da parte del direttore di gara, senza che, da parte di quest’ultimo, siano stati nemmeno adottati i provvedimenti a carico dei responsabili dell’aggressione, non consistita, peraltro, in atti lesivi della sua incolumità. La decisione di sospendere l’incontro risulta perciò precipitosa ed ingiustificata, tanto da comportare l’annullamento della sanzione sportiva adottata dal G.S., e la conseguente ripetizione dell’incontro; c) quanto infine all’ammenda di Euro 200,00 a carico della società Trisailis, risulta immotivata, anche in questo caso, la sanzione, non essendo ravvisabile da parte della società Trisailis, alcun elemento di responsabilità che la giustifichi. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA 1) di annullare la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società Trisailis, e dispone la ripetizione della gara Trisailis / Folgore Mamoiada a data da stabilirsi a cura del Comitato Regionale Sardegna; 2) di annullare l’ammenda a carico della società Trisailis; 3) di confermare nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
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