COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BURGOS ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 28 novembre 2002. Gara Burgos / Monterra del 24.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BURGOS ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 28 novembre 2002. Gara Burgos / Monterra del 24.11.2002. Con racc. del 02.12.2002 il Presidente della società Burgos ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S. aveva inflitto alla società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della società Monterra e Euro 250,00 di multa, nonché squalificato l’allenatore della società Mele Piero fino al 30.06.2003, i giocatori Boni Massimiliano e Sanna Danilo per cinque giornate e Pilu Fabrizio per tre giornate rispettivamente: o la società, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento del suo allenatore che colpiva l’arbitro con una spallata causandogli difficoltà di respiro; o i giocatori Boni Massimiliano e Sanna Danilo per aver strattonato ed insultato l’arbitro; o il giocatore Pilu Fabrizio per insulti nei confronti del direttore di gara. A sostegno del reclamo la società ricorrente ha dichiarato che la reazione dei suoi tesserati era stata la conseguenza di alcune decisioni errate dell’arbitro e che quest’ultimo non era stato colpito con una violenta spallata ma solo con un leggero contatto. Fatta questa premessa, la società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione disciplinare irrogata all’allenatore ed ai giocatori oltre all’audizione congiunta di tutti i tesserati squalificati con l’arbitro ed il commissario di gara. Nel corso del procedimento veniva sentito il direttore di gara il quale confermava integralmente il referto ed in particolare di essere stato colpito in maniera molto violenta dal signor Mele Piero e che questo fatto gli aveva impedito la prosecuzione della gara. Veniva confermato anche il comportamento particolare irriguardoso e violento dei giocatori squalificati. La Commissione Disciplinare, o visto il reclamo presentato dalla società Burgos; o considerato che l’episodio contestato all’allenatore Piero Mele è stato grave e violento e che dallo stesso è conseguita anche la sospensione della gara; o considerato che per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai giocatori la società non ha indicato alcun motivo perché le stesse debbano essere ridotte; o considerato che la società reclamante non ha formulato alcuna conclusione in ordine al risultato della gara e che pertanto questa Commissione non si ritiene chiamata a giudicare sul punto; o ritenuto che, indipendemente dalla richiesta della società, i fatti contestati sono stati violenti sia per quanto riguarda lo strattonamento all’arbitro che per le espressioni verbali usate dai giuocatori, tutte particolarmente offensive; o ritenuto che la sanzione inflitta sia ai giocatori che all’allenatore appare congrua; o ritenuto che non esistono motivi per applicare la sanzione pecuniaria alla società; o ritenuto che il confronto tra i giocatori, l’arbitro ed il Commissario di gara non rientra tra i mezzi istruttori consentiti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. DELIBERA di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 alla società Burgos e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone di non addebitare la tassa.
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