COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MURAVERA ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 05.12.2002. Gara Muravera / Quartu 2000 del 30.11.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MURAVERA ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 05.12.2002. Gara Muravera / Quartu 2000 del 30.11.2002. La Pol. Muravera ha proposto tempestivo reclamo contro i seguenti provvedimenti adottati dal G.S.: o squalifica del giocatore Amico Sergio per sei gare effettive perché, espulso per somma di ammonizioni a seguito di una decisione tecnica, spintonava ripetutamente il direttore di gara ingiuriandolo. Al termine della stessa, raggiungeva l’arbitro e mentre lo stesso si accingeva a salire sulla sua autovettura, lo strattonava per un braccio ingiuriandolo gravemente con frasi offensive e scurrili. o ammenda di Euro 70.00 per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara. La reclamante contesta l’entità della sanzione ritenendola eccessiva in relazione ai fatti accaduti: per quanto attiene alla squalifica del giocatore Sergio Amico sostiene che - contrariamente a quanto riportato nel rapporto arbitrale - il giocatore, all’atto del provvedimento del direttore di gara, pur ritenendolo ingiusto, si allontanava tranquillamente dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi senza aver mai accennato ad atti di violenza nei confronti dell’arbitro. Altrettanto dicasi per l’episodio accaduto a fine gara. Per quanto riguarda le intemperanze verbali - premesso che la gara è risultata corretta senza alcun episodio di violenza anche solo verbale - sostiene che nessuna minaccia e/o ingiuria è stata indirizzata al direttore di gara tanto è vero che questi nel suo rapporto non ha menzionato episodi specifici. Chiede pertanto il riesame della squalifica comminata al giocatore Amico Sergio ed, in stretto subordine, la riduzione della stessa al minimo previsto ed inoltre l’annullamento della sanzione pecuniaria. La Commissione, visto il reclamo della società Muravera e esaminato il rapporto arbitrale, osserva che, in riferimento alla squalifica del giocatore, stante la precisione dell’arbitro nel ricostruire i fatti per cui è reclamo, non è possibile accedere alla tesi della reclamante; la Pol. Muravera, infatti, propone una versione dei fatti tale da negare decisamente che vi siano stati atti di violenza e ciò in aperto contrasto con il rapporto arbitrale che, si ricorda, è fonte di prova privilegiata. Il tenore ingiurioso e minaccioso delle espressioni rivolte dal giocatore al direttore di gara nei due distinti episodi, così come precedentemente riassunto, nonché le ripetute spinte che accompagnavano le ingiurie, fanno si che si debba confermare il giudizio espresso dal G.S.. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria, la stessa appare del tutto sproporzionata ai fatti realmente accaduti considerato che nel suo referto il direttore di gara si limita ad una generica segnalazione non riferita ad episodi specifici che abbiano potuto determinare nei pochi spettatori presenti le ingiurie e le minacce nei confronti dell’arbitro. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società Muravera con l’annullamento della sanzione pecuniaria e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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