COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Gungui Massimiliano ( tesserato società Lodine Calcio – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 5 dicembre 2002. Gara Lodine / Ussassai del 01.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°23 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Gungui Massimiliano ( tesserato società Lodine Calcio - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 5 dicembre 2002. Gara Lodine / Ussassai del 01.12.2002. Il giocatore Massimiliano Gungui, tesserato per la società Lodine Calcio, chiede che sia ridotta la squalifica per tre giornate inflittagli dal G.S. perché ritenuto responsabile di aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose, a seguito di una decisione tecnica assunta nei suoi confronti. Il reclamante contesta l’entità della sanzione in quanto non si sarebbe reso responsabile degli addebiti, essendosi, piuttosto, limitato ad una contestazione sull’operato dell’arbitro, con espressioni non proprio ortodosse, ma di costante utilizzo nel linguaggio comune. La Commissione rileva che il ricorso non risulta sottoscritto e che il reclamante non ha provveduto al versamento della tassa reclamo. Pertanto, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.
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