COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 JOHANNES SARDA – ELMAS

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 JOHANNES SARDA - ELMAS Il Giudice Sportivo, visto il referto e rilevato: -che nel corso del primo tempo l'arbitro espelleva tre giocatori della Soc. Elmas (Piras Stefano, Cossu Francesco e Marongiu Carlo) perché, a seguito di una decisione tecnica, gli si avventavano contro spingendolo con le mani e col petto (tanto che l'arbitro riusciva a stento a mantenere l'equilibrio) e indirizzandogli contro frasi offensive e minacciose; -che, in particolare, Cossu Francesco dopo l'espulsione si tratteneva sul terreno di gioco, proseguendo nelle invettive e minacce contro il direttore di gara e rimanendo sul posto per diversi minuti, sin quando i compagni non l'hanno convinto ad entrare negli spogliatoi; -che durante l'intervallo l'arbitro espelleva Orani Alessandro (giocatore dell'Elmas, che in quel momento non faceva parte degli atleti impegnati nella gara) per minacce ed insulti; -che, in seguito, Orani Alessandro e Cossu Francesco, sedutisi nelle tribune, proseguivano nelle ingiurie e minacce nei confronti dell'arbitro, determinando, con tale condotta, il coinvolgimento di una parte del pubblico ad associarsi alle contumelie ed intimidazioni contro il direttore di gara; -che nel corso del 2°tempo, sul risultato di 4 a 0 a favore della Soc. Johannes, due giocatori della Soc. Elmas uscivano dal terreno di gioco per infortuni e non potevano essere sostituiti, per l'effettuazione di tutte le sostituzioni a disposizione; -che la Soc. Elmas si é resa responsabile di situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara che l'arbitro ha dovuto infatti interrompere dopo che la stessa Società è restata con soli 6 giocatori sul terreno di gioco (il limite minimo è di 7); DELIBERA q -di irrogare nei confronti della So0c. Elmas la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 4 a, a favore della Società Johannes, acquisito sul campo al momento dell'interruzione della gara; q -di irrogare alla Soc. Elmas l'ammenda di 100 euro; q di squalificare Cossu Francesco per NOVE giornate, Piras Stefano per SEI giornate; Marongiu Carlo per SEI giornate; Orani Alessandro per TRE giornate;
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