COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società G.S. Villanovatulo e S.S. Lauras da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società G.S. Villanovatulo e S.S. Lauras da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione le Società G.S. Villanovatulo e S.S. Lauras per non essersi iscritte al Campionato Juniores per l’anno sportivo 2005 / 2006 al quale erano obbligate a partecipare, contravvenendo, in tal modo, alle disposizioni previste dall’art. A/9), n°2, lett. a) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 1° luglio 2005. La Commissione contestava l’addebito alle predette Società, invitando le medesime, entro il termine del 10 dicembre 2005, a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione. Per la decisione veniva fissata la data del 19.12.2005. Nei termini la Società Lauras ha fatto pervenire deduzioni, mentre la società Villanovatulo ha formulato richiesta di audizione. Con la memoria, e oralmente nella seduta odierna, i presidenti di entrambe le Società hanno sostenuto che la mancata iscrizione era da imputare esclusivamente alla difficoltà di reperire atleti giovani, disponibili a partecipare ai campionati che qui interessano; entrambe hanno chiesto una riduzione della sanzione prevista. La Commissione, - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato da parte del Presidente del C.R. Sardegna il deferimento delle Società in epigrafe; - accertata la violazione alle disposizioni previste; - osservato che le argomentazioni difensive addotte, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere l’ammenda di Euro 1800,00 (milleottocento) ad ogni società deferita.
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