COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.S. Villasimius da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.S. Villasimius da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione la Società A.S. Villasimius, società partecipante al Campionato di Promozione, che pur avendo richiesto, all’inizio della corrente stagione sportiva, l’iscrizione al Campionato Provinciale Juniores organizzato dal Comitato di Cagliari, alla sesta giornata del girone di andata, ha comunicato, senza alcuna giustificazione, il ritiro della squadra dal predetto Campionato juniores. La Commissione contestava l’addebito alla predetta Società, invitando la medesima a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare richiesta di audizione. Per la decisione veniva fissata la data del 27 febbraio 2006. Nei termini la società ha fatto pervenire deduzioni ed ha formulato richiesta di audizione. Con la memoria, e oralmente nella seduta odierna, il Presidente della società ha sostenuto che il ritiro della squadra a campionato in corso era stato determinato dalla difficoltà di reperire atleti giovani a partecipare al campionato che qui interessa. Per le considerazioni che precedono ha chiesto una congrua riduzione della sanzione prevista. La Commissione, - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato da parte del Presidente del C.R. Sardegna il deferimento della società in epigrafe; - accertata la violazione delle disposizioni previste; - osservato che le argomentazioni difensive devono trovare parziale accoglimento in considerazione del fatto che la società Villasimius ha comunque assolto all’obbligo di iscrizione; DELIBERA di infliggere alla società A.S.Villasimius l’ammenda di Euro 600,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it