COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Oniferese / Abbasanta del 04.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Oniferese / Abbasanta del 04.03.2006. La Pol. Oniferese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa hanno preso parte nella formazione della Abbasanta i giocatori Pinna Michele, Sanna Giuliano e Lostia Marco, in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica di una gara, per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n° 23 pubblicato in data 22.12.2005. La reclamante domanda pertanto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 3 a 0 a carico della società Abbasanta. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - preso atto che la società Abbasanta non ha fatto pervenire controdeduzioni; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - rilevato, dagli atti di detto Comitato, che i suddetti giocatori Pinna Michele, Sanna Giuliano e Lostia Marco hanno scontato la squalifica in data 08.01.2006 non prendendo parte alla gara Orani / Abbasanta e quindi che gli stessi hanno partecipato alla gara di cui è ricorso a pieno titolo; DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Oniferese e, conseguentemente, dispone l’addebito della tassa.
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