COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per mancata partecipazione all’attività giovanile delle Società Teleco, Sporting Lanusei, Sa Ruxi, Karalis, Loceri, Farcana, Audax Sanluri, Alguer e Alexander Villasor.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per mancata partecipazione all’attività giovanile delle Società Teleco, Sporting Lanusei, Sa Ruxi, Karalis, Loceri, Farcana, Audax Sanluri, Alguer e Alexander Villasor. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione le Società Teleco, Sporting Lanusei, Sa Ruxi, Karalis, Loceri, Farcana, Audax Sanluri, Alguer, Alexander Villasor, tutte partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque (Serie C1) per essere venute meno all’obbligo di prendere parte parte con una propria squadra al Campionato regionale juniores, o, in alternativa, ad un Campionato di calcio a cinque ( Allievi o Giovanissimi) organizzato dal Settore Giovanile Scolastico così come previsto dal C.U. n° 1 del 13 luglio 2005 dalla Delegazione Regionale. La Società Teleco, Sporting Lanusei e Farcana hanno fatto pervenire nei termini controdeduzioni adducendo come giustificazione della mancata partecipazione l’insufficiente numero di tesserati. La società Audax Sanluri a mezzo del proprio legale rappresentante, compariva davanti a questa Commissione, adducendo le stesse argomentazioni. Non sono pervenute ulteriori controdeduzioni. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare, preso atto delle difese svolte dalle Società deferite e rilevato che le argomentazioni addotte, sostanzialmente identiche per tutte le società, non possono essere accolte al fine di escludere la sussistenza dell’illecito, ma possono giustificare l’adeguamento della sanzione nella sua misura, DELIBERA di infliggere a ciascuna delle Società deferite, elencate in premessa, la sanzione di Euro 1.000,00 ( euro mille/00).
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