F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/Cf del 26 marzo 2007 RECLAMO AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CHE HA ADOTTATO LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2005/2006 IN DATA 20 DICEMBRE 2006 PROPOSTO DALL’A.C. PRATO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 15, DELLO STATUTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/Cf del 26 marzo 2007 RECLAMO AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CHE HA ADOTTATO LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2005/2006 IN DATA 20 DICEMBRE 2006 PROPOSTO DALL’A.C. PRATO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 15, DELLO STATUTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C. 1.- Con atto del 27 dicembre 2006 la A.C. Prato S.p.A. ha proposto reclamo avverso la delibera di approvazione del bilancio 2005/2006 adottata dalla Assemblea Ordinaria della Lega Professionisti Serie C del 20 dicembre 2006. Con il suddetto reclamo si muovono una serie di apprezzamenti in ordine al bilancio consuntivo dell'anno 2005/2006. In particolare, la ricorrente censura alcune operazioni che non sarebbero consentite in quanto "esulano dal mandato statutario e lo eccedono manifestamente" assumendo tra l’altro che "non è assolutamente configurabile od ammissibile che l' “amministratore LEGA” possa utilizzare somme comunque pervenutegli nel corso della sua gestione amministrativa di danaro degli associati”. L’A.C. Prato S.p.A. impugna la delibera assembleare relativa all’approvazione del bilancio per l’anno 2005/2006 lamentando in sostanza che l’operato degli organi direttivi e/o rappresentativi della LEGA avrebbe ecceduto i limiti loro imposti dall’art. 9 Statuto F.I.G.C.. Tali operazioni si sarebbero concretizzate nell’acquisto di un immobile da parte della Calcio Servizi Serie C s.r.l., nella capitalizzazione di risorse e nella distrazione di flussi economici dalla loro naturale destinazione in senso attivo e passivo. Nel reclamo si osserva infine che non costituisce elemento ostativo all'accoglimento delle doglianze "l'approvazione del bilancio all'unanimità dei presenti ad esclusione della comparente" e si quantifica la rilevanza della inadempienza. Ha resistito la Lega Professionisti depositando una memoria scritta. 2.- La Corte Federale non ritiene meritevole di accoglimento il reclamo e questo va pertanto respinto. Invero, sono da ritenersi corrette le repliche svolte dalla Lega. Al riguardo appare opportuno chiarire che le contestazioni in ordine alla delibera assembleare con la quale si è approvato il bilancio devono avere ad oggetto vizi di natura economico-contabile e/o finanziaria che inficino il bilancio. Le scelte discrezionali degli amministratori non sono censurabili in sede di impugnazione del bilancio; appare in linea di principio evidente, infatti, come non sia di per sé censurabile la scelta operata dagli amministratori in ordine alla destinazione dei beni societari. Una simile censura, del resto, non può trovare spazio in sede di impugnazione della deliberazione approvativa di un bilancio che si sia limitato a rispecchiare la scelta discrezionale operata dagli amministratori. L’impugnazione di una delibera assembleare con cui si è approvato un bilancio, infatti, non può avere ad oggetto – come nel caso di specie – le precedenti scelte amministrative operate dagli stessi amministratori e da cui dipende la conformazione della realtà che occorre rappresentare nel bilancio. P.Q.M. La Corte Federale rigetta il reclamo.
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