COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Sig. Antonio Gavino Ventura e Giovanni Carrus rispettivamente Vice Presidente e dirigente della società A.C. Portotorres, della società Portotorres nonché del calciatore Antonio Cocco, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.C.Portotorres.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Sig. Antonio Gavino Ventura e Giovanni Carrus rispettivamente Vice Presidente e dirigente della società A.C. Portotorres, della società Portotorres nonché del calciatore Antonio Cocco, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.C.Portotorres. Il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: - la società A.C.Portotorres, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, n°4 del C.G.S.; - i tesserati Antonio Gavino Ventura, Giovanni Carrus e Antonio Cocco, meglio indicati in oggetto, per violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e proibità. L’addebito veniva regolarmente contestato alle parti. Soltanto il Cocco Antonio, nei termini, faceva pervenire controdeduzioni con le quali faceva presente di non aver avuto alcuna pressione o tentativo di ricatto per ritrattare quanto a suo tempo denunciato. La vicenda può riassumersi nei seguenti termini. Il calciatore Antonio Cocco con lettera del 17 ottobre 2005, il cui contenuto veniva confermato con l’inserimento di ulteriori particolari nella successiva dichiarazione telefonica rilasciata all’avv. Fabio Santandrea ( componente della Commissione Tesseramenti), denunziava agli Organi Federali che, a seguito della sua richiesta di annullamento del vincolo, inoltrata alla Commissione tesseramenti, due dirigenti della società A.C.Portotorres, Lucio Ventura e Giovanni Carrus, lo avevano convocato prima dell’allenamento dell’11 ottobre 2005 e gli avevano chiesto, con toni intimidatori, di ritirare la richiesta di svincolo minacciandolo, altresì, di metterlo fuori rosa e di non farlo giocare per il resto della stagione. Aggiungeva, inoltre, il denunziante che, non avendo accettato la suddetta richiesta, il giorno 14 ottobre 2005 l’allenatore Fabio Chessa gli aveva comunicato la volontà della dirigenza di escluderlo dalla rosa della prima squadra e, successivamente, il direttore sportivo Gianuario lo aveva imformato della sua utilizzazione, sempre per volontà della società, nella fila della squadra juniores con la quale aveva poi disputato due gare. Successivamente il calciatore, divenuto maggiorenne, aveva trasmesso alla Commissione Tesseramenti, il 22 ottobre 2005, personale rinuncia alla richiesta di svincolo presentata dalla madre e, successivamente, il 28 ottobre 2005, aveva trasmesso analoga istanza, congiuntamente alla società A.C.Portotorres, nella quale affermava di aver ricevuto la lista di trasferimento e, quindi, lo “svincolo”. In considerazione di ciò, la detta Commissione dichiarava cessata la materia del contendere e disponeva trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini. In data 30 gennaio 2006, in sede di audizione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Cocco escludeva la circostanza delle denunziate minacce da parte dei Dirigenti della Società Portotorres riducendo il tutto ad “un’amarezza di non essere stato più convocato nella prima squadra all’indomani della presentazione della richiesta di svincolo”. La Commissione disciplinare, ritiene che non esista alcun dubbio sulla veridicità dei fatti contestati sui quali, del resto, non è stata svolta alcuna valida argomentazione da parte dei deferiti. Non appaiono veritiere le dichiarazioni del 30 gennaio 2006 rilasciate dal calciatore al Collaboratore dell’Ufficio Indagini e reiterate nelle controdeduzioni a questa Commissione in quanto le stesse sono state effettuate solo dopo l’ottenimento dello “svincolo” ed il suo conseguente trasferimento ad altra società e, quindi, palesemente volte a coprire il comportamento illecito ed in assoluto contrasto delle disposizioni dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva tenuto nella circostanza dai dirigenti della società Portotorres. Di contro appaiono sincere e credibili quelle che evidenziavano il comportamento minaccioso dei dirigenti Antonio Gavino Ventura e Giovanni Carrus, anche perché dalle risultanze dell’indagine non sono emersi motivi di rancore del Cocco nei confronti dei detti dirigenti, mentre questi ultimi hanno manifestato un palese risentimento nei confronti del calciatore per la richiesta di annullamento del vincolo a tre giorni dalla sua maggiore età con la contemporanea ritorsione dell’esclusione dalla prima squadra e l’umiliazione di farlo giocare per due gare nella categoria juniores anche con ripercussioni negative alla sua carriera di calciatore. Anche il comportamento di Antonio Cocco non è immune di censure avendo anch’egli violato il principio di lealtà e proibità sancito dall’art.1 del C.G.S. per aver ritrattato per motivi personali quanto precedentemente denunziato e considerato, altresì, che tali valutazioni sono state confermate anche dalla conversazione telefonica con il componente della Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di infliggere al calciatore Antonio Cocco la squalifica di mesi due, ai dirigenti Antonio Gaviano Ventura e Giovanni Carrus l’inibizione per mesi tre e alla società A.C. Portotorres l’ammenda di Euro 300,00 ( euro trecento/00).
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