COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per mancata partecipazione all’attività giovanile delle Società Arbus – Arixi – Azzurra 88 – Brunellese – Bultei – Codrongianus – Loretella Sa Segada – Oniferese – Palmadula – Porto Rotondo – Stintino – Telti e Texile Aritzo.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per mancata partecipazione all’attività giovanile delle Società Arbus – Arixi – Azzurra 88 – Brunellese – Bultei – Codrongianus – Loretella Sa Segada – Oniferese – Palmadula – Porto Rotondo – Stintino – Telti e Texile Aritzo. Il Presidente del C.R.Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione le Società Arbus – Arixi – Azzurra 88 – Brunellese – Bultei – Codrongianus – Loretella Sa Segada – Oniferese – Palmadula – Porto Rotondo – Stintino – Telti e Texile Aritzo per la mancata partecipazione ad uno dei campionati giovanili di cui al paragrafo A/4, lett.f) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato a Roma il 1° luglio 2005. La Commissione contestava l’addebito, invitando i legali rappresentanti delle Società, a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione entro il 16 giugno 2006 e fissando la data del 19 giugno 2006 per la decisione. Solamente le Società Arbus, Arixi, Azzurra 88, Brunellese e Palmadula hanno fatto pervenire deduzioni nei termini adducendo l’insufficiente numero di tesserati giovani nonché l’esiguo numero di abitanti. Le stesse Società hanno concluso domandando che il caso venga benevolmente considerato ai fini della sanzione da applicarsi. Nell’odierna seduta, la Commissione: - rilevato il fondamento dell’addebito; - stabilito che tale inadempienza costituisce violazione del disposto di cui all’art. A/4 lette.f) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato a Roma il 1° luglio 2005; - viste le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo accertato; - rilevato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di alcun rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere a ciascuna delle Società deferite l’ammenda di Euro 200,00.
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