COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 dell’ 5 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Sanna Costanzo e Sanna Paola rispettivamente Presidente e Segretaria della società U.S. Tzaramonte e dell’U.S. Tzaramonte, nonché del giocatore Desole Cristian.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 dell’ 5 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Sanna Costanzo e Sanna Paola rispettivamente Presidente e Segretaria della società U.S. Tzaramonte e dell’U.S. Tzaramonte, nonché del giocatore Desole Cristian. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Sanna Costanzo e Sanna Paola, rispettivamente Presidente e Segretaria dell’U.S. Tzaramonte e l’U.S.Tzaramonte, i primi due per aver violato l’art.1, comma 1 del C.G.S., avendo osservato una condotta non conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità, ed il disposto dell’art.39, comma 2 delle N.O.I.F., la terza a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.2, comma 4 dello stesso codice. Il deferimento è stato determinato dal fatto che a seguito degli accertamenti svolti in ordine al doppio tesseramento del giocatore Desole Cristian, quest’ultimo ha dichiarato di aver richiesto il tesseramento esclusivamente per la società Pol. San Domenico Caniga, escludendo d’aver apposto ulteriori firme su altre richieste di tesseramento. Dagli accertamenti stessi dall’Ufficio Indagini è emerso altresì che la firma attribuita al sig. Desole Cristian sulla richiesta di tesseramento per la società Tzaramonte è apocrifa e che il Sanna Costanzo, in concorso con la segretaria della Società, signora Sanna Paola, ebbe a falsificare la firma del medesimo giocatore Desole Cristian, ponendo così in essere i presupposti di un doppio tesseramento. A seguito della formalizzazione della contestazione, veniva fissato al 18 settembre 2006 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere sentiti. Nella riunione fissata per il 25 settembre 2006 il rappresentante della Procura Federale concludeva perché, accertata la responsabilità per gli addebiti nei confronti del Presidente della società Tzaramonte signor Sanna Costanzo e della segretaria Sanna Paola, agli stessi venisse inflitta una sanzione di mesi sedici di squalifica per ciascuno e che venisse inoltre inflitta alla Società U.S.Tzaramonte una ammenda di Euro 200,00 ( Euro duecento) a titolo di responsabilità oggettiva. I deferiti non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno domandato di essere sentiti. La Commissione, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Procura, e delle argomentazioni e conclusioni da questa formulate, ritiene pienamente provati gli addebiti. Risulta in effetti pienamente dimostrata la circostanza relativa alla falsificazione della sottoscrizione attribuita al Desole sulla richiesta di tesseramento per la U.S.Tzaramonte, e che, di tale doppio tesseramento ed apposizione di firma siano stati autori ( come da questi in parte ammesso) il presidente Sanna Costanzo e la segretaria Sanna Paola. Dal fondamento degli addebiti discende la responsabilità oggettiva della stessa società U.S.Tzaramonte. Questa Commissione ritiene altresì di dover graduare le sanzioni da infliggere ai soggetti deferiti in considerazione della funzione ricoperta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: - di infliggere al Sanna Costanzo la squalifica di mesi sedici; - di infliggere alla Sanna Paola la squalifica di mesi dodici. Quanto alla società U.S.Tzaramonte, nessuna sanzione può esserle inflitta, dal momento che la stessa non risulta attualmente inserita nei quadri federali ( vedi elenco Società inattive di cui al C.U. n° 11 del 28 settembre 2006).
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