COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. TALANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Nuoro ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 05.03.2009. Gara Elini / Talana del 01.03.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
S.S. TALANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Nuoro )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 05.03.2009.
Gara Elini / Talana del 01.03.2009.
La S.S. Talana ha proposto tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 05.03.2009 con il quale sono stati squalificati per due gare ciascuno cinque calciatori della squadra ricorrente perché, a fine gara, insultavano l’arbitro e più precisamente: Manuel Arzu, Roberto Serra, Daniel Murru, Franco Tegas e Roberto Carta; la ricorrente, con la medesima impugnazione, reclamava anche avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale si inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale Felice Serra fino al 31 marzo 2009, perché, a fine gara, aveva minacciato e pesantemente insultato l’arbitro.
La reclamante chiede la totale riforma delle decisioni impugnate assumendo il fatto che quanto raccontato e descritto dall’arbitro nel referto di gara non corrisponde a verità; nel ricorso si evidenziava pure la circostanza che nel corso della gara il direttore di gara avrebbe posto in essere comportamenti provocatori ed ineducati sia all’indirizzo del pubblico che dei giocatori in campo.
La Commissione, letto il ricorso ed esaminati gli atti, ritiene e delibera per la non ammissibilità dell’impugnazione.
Il disposto normativo di cui all’art. 45, punto 3° comma, lett. a e b) del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce l’inimpugnabilità dei provvedimenti disciplinari di squalifica di giocatori fino a due giornate e di inibizione per dirigenti fino ad un mese.
Nel caso che ci occupa i provvedimenti disciplinari oggetto del reclamo de quo non possono essere riformati poiché non superano i limiti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e sono immediatamente esecutivi.
Per tutti questi motivi, la Commissione dichiara la non ammissibilità del ricorso e dispone l’addebito della tassa a carico della società ricorrente.
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