COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DI SERRA SERGIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CARDEDU
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DI SERRA SERGIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CARDEDU
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Sergio Serra, Vice Presidente con delega di rappresentanza della U.S. Cardedu, e la stessa Società U.S. Cardedu per rispondere:
1) il Serra della violazione di cui all’art. 1 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 c. 4° delle N.O.I.F., per comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva e in particolare per inosservanza del divieto per i tecnici di svolgere, nel corso della stessa stagione agonistica, alcuna attività per più di una società, in relazione al fatto di avere consentito al signor Alfredo Pappalardo di svolgere l’attività di allenatore per la Società Cardedu, partecipante al campionato di 1^Categoria “Girone A”, nonostante questi fosse già tesserato nella medesima stagione sportiva in qualità di dirigente della S.S. Perdasdefogu, partecipante al campionato di 2^ categoria “Girone B”;
2) la Societa’ U.S. Cardedu della violazione di cui all’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente.
Afferma la Procura Federale di avere accertato, a seguito di un esposto ricevuto dall’A.I.A.C., che la Società Cardedu, in data 23.11.97, tesserava il Pappalardo, allenatore di base, quale dirigente preposto al settore giovanile, dopo che lo stesso in pari data aveva rassegnato le dimissioni dalla Società Perdasdefogu, che lo aveva precedentemente tesserato in qualità di dirigente accompagnatore, e che la stessa Società Cardedu permetteva a quest’ultimo di svolgere attività di allenatore, in violazione dell’art. 38 c. 1° del regolamento del Settore Tecnico, in sostituzione dell’allenatore Giuseppe Virdis, che era spesso assente perché malato. Rileva la Procura Federale che lo stesso Pappalardo, sentito nel corso delle indagini, ha dichiarato che, seppure nelle liste ufficiali consegnate all’arbitro per le gare di campionato fosse indicato come dirigente accompagnatore, spesso dalla panchina dava consigli tecnici ai giocatori, anche in presenza del Virdis, senza che questi avesse nulla da obiettare in proposito.
In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al Serra la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società Cardedu l’ammenda di Euro 400,00; il presidente della Società deferita, presente, ha escluso che il Pappalardo abbia svolto attività di allenatore nel corso della stagione 2007 – 2008 ed ha precisato che questi in panchina si limitava ad incoraggiare verbalmente i giocatori.
La Commissione non concorda con le conclusioni della Procura Federale. Infatti non è emersa alcuna prova che il Pappalardo abbia effettivamente svolto, nell’ambito della Società Cardedu, attività di allenatore, così come disciplinata dal Regolamento del Settore Tecnico; in particolare non risulta che egli abbia esercitato la conduzione tecnica della squadra e diretto gli allenamenti dei calciatori. Il fatto di essere saltuariamente intervenuto dalla panchina per incoraggiare i calciatori della propria squadra o per dare loro qualche indicazione di gioco non sembra sufficiente per poter affermare che il medesimo abbia esercitato le funzioni proprie dell’allenatore; di conseguenza non si può ritenere sussistente alcuna violazione di norme federali da parte dei soggetti deferiti.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di non accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale nei confronti di Serra Sergio e della Società U.S. Cardedu.
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