COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. LA PALMA ALGHERO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 05.03.2009. Gara La Palma Alghero / Fertilia del 15.02.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. LA PALMA ALGHERO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 05.03.2009. Gara La Palma Alghero / Fertilia del 15.02.2009. La Società La Palma Alghero proponeva rituale reclamo a questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo che rigettava il ricorso dalla stessa proposto con il quale chiedeva che venisse inflitta alla società Fertilia la sanzione sportiva della perdita dela gara col punteggio di 0 a 3 per la irregolare posizione del giocatore Mereu Stefano, che partecipava alla gara in oggetto benchè tesserato in data 31 dicembre 2008, per la società dilettantistica Fertilia, a distanza di meno di trenta giorni dall’ultimo incontro di campionato professionistico da lui disputato come tesserato per la società Alghero ( gara Alghero / Pro Vercelli del 14.12.2008), con ciò violando la norma di cui all’art. 114, comma 1, delle N.O.I.F.. Il Giudice Sportivo assumeva, nel contesto del provvedimento impugnato, che il ricorso della A.S.D. La Palma Alghero dovesse essere rigettato in quanto secondo l’interpretazione logica della norma in esame, cioè il citato art.114 delle N.O.I.F., non doveva essere considerato l’intervallo di tempo fra l’ultima gara professionistica ed il tesseramento per una società dilettantistica, ma quello fra l’ultima gara professionistica e la prima dilettantistica disputata, che nel caso specifico, risultava pari a circa due mesi. Infatti, a detta del primo Giudice, sarebbe questa la più corretta interpretazione della norma e non quella meramente letterale. La società La Palma Alghero contestava il provvedimento del Giudice Sportivo e, richiamando la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale Comunicato Ufficiale n° 197 del 04.06.2007, gara Piscina / Sangiuseppese ( che decideva un caso analogo a quello in esame), assumeva che l’intento della norma in esame era evidentemente quella di proibire che un giocatore tesserato come professionista potesse essere nuovamente tesserato come dilettante prima che fossero trascorsi almeno trenta giorni dalla disputa della sua ultima gara come professionista e sulla base di tali considerazioni chiedeva appunto che venisse applicata la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto alla società Fertilia. La Commissione, esaminate le deduzioni della società reclamante e quelle della società Fertilia che, in data 16.03.2009, faceva pervenire una memoria illustrativa nella quale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del primo reclamo per mancato preannuncio dello stesso ed in via principale nel merito deduceva l’infondatezza dell’avverso reclamo proposto in seconda istanza dalla A.S.D. La Palma Alghero avverso la decisione del Giudice Sportivo ritenendo che l’art.114 della N.O.I.F. doveva essere interpretato estensivamente e non nel suo significato letterale in quanto lo stesso contrasterebbe con la ratio della norma che sarebbe quella di consentire ad un giocatore di disputare una gara fra i dilettanti dopo decorso il termine di trenta giorni dall’ultimo incontro fra i professionisti a prescindere dal tesseramento o meglio dal rispetto dello stesso termine di trenta giorni previsti, appunto, per il perfezionamento di tale adempimento federale; Ritenuto che, ai sensi dell’art.46, terzo comma, non è necessario, contrariamente a quanto sostenuto nella citata memoria di controdeduzioni difensive, il preannuncio di reclamo che riguarda i ricorsi avverso la regolarità della gara e non i ricorsi avverso le posizioni dei tesserati come nel caso di specie, le cui modalità sono stabilite dal citato 3° comma dell’art. 46 che non prevedono tale incombenza. Ritenuto nel merito, così come rilevato dal Giudice Sportivo, che l’art.114, comma 1° delle NOIF della F.I.G.C. debba essere interpretato seguendo un criterio logico che vada oltre il mero tenore letterale della disposizione; che, in presenza di un tesseramento, costituente condizione di affidabilità per la società che l’abbia ottenuto, l’avvenuto decorso del termine dei trenta giorni fra l’ultima gara professionistica e la prima gara dilettantistica disputata costituisce elemento e condizione sostanziale, rilevanti per valutare la regolare partecipazione del giocatore; che in presenza di tali elementi non può assumere effetto negativo ai fini della valutazione della regolarità del titolo di partecipazione, la mera data del nuovo tesseramento, dovendosi considerare, in riferimento all’interesse salvaguardato dalla norma, il tempo trascorso al momento della disputa della gara esaminata. Per tali motivi, non sussistendo valide ragioni per riformare la decisione del primo giudice, che risulta essersi ispirato alla “ratio” della norma richiamata, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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