COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI Gara: FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO – A.S.D. PATALINI del 01 marzo 2009 (Reclamo della società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, l’inibizione dell’allenatore GIANNATTASIO Antonio e dei calciatori D’ELIA Salvatore D’ELIA Antonio e TRICARICO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 5.3.2009 della Delegazione Distrettuale di Trani).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI Gara: FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO - A.S.D. PATALINI del 01 marzo 2009 (Reclamo della società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, l’inibizione dell’allenatore GIANNATTASIO Antonio e dei calciatori D’ELIA Salvatore D’ELIA Antonio e TRICARICO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 5.3.2009 della Delegazione Distrettuale di Trani). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto che sulla base di quanto riferito dall’arbitro è risultata del tutto impossibile la ripresa del gioco attesa la rissa verificatasi fra tutti i calciatori delle due squadre; considerato, pertanto, che quand’anche la responsabilità fosse addebitabile ad entrambe le squadre e che il provvedimento adottato dal primo giudice ha interessato solo una delle due e cioè la reclamante FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO che pertanto va punita con il risultato di 0 - 3; considerato che sulla base di quanto deciso dal primo giudice, oggetto di impugnazione da parte della società reclamante, non può questa Commissione Disciplinare Territoriale giudicare al di la dei limiti del reclamo proposto; ritenuto pertanto che in applicazione delle attenuanti generiche può accedersi ad una riduzione della squalifica inflitta al calciatore D’ELIA Salvatore a n. 4 gare effettive di gara PQM; DELIBERA ridursi a n. 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore D’ELIA Salvatore; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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