COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. ACIPLATANI (CT) – (avverso squalifica calciatori Leonardi Giuseppe, Leonardi Luca Orazio e Arcidiacono Sebastiano per 5 gare e Anelli Orazio fino al 31.12.2003 – GARA RARI NANTES/ACIPLATANI del 10.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 25 del 14.11.2001) – Proc. n. 102/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. ACIPLATANI (CT) – (avverso squalifica calciatori Leonardi Giuseppe, Leonardi Luca Orazio e Arcidiacono Sebastiano per 5 gare e Anelli Orazio fino al 31.12.2003 – GARA RARI NANTES/ACIPLATANI del 10.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 25 del 14.11.2001) - Proc. n. 102/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione delle squalifiche comminate, meglio descritte in epigrafe, per i seguenti motivi; In ordine alle squalifiche per cinque gare inflitte ai calciatori Leonardi Giuseppe, Leonardi Luca Orazio e Arcidiacono Sebastiano la Società appellante ritiene le stesse eccessive in relazione al comportamento tenuto perché gli stessi hanno formulato frasi labiali senza alcuna conseguenza dannosa per il direttore di gara ed i suoi assistenti ; In ordine alla squalifica fino al 31.12.2003 per il calciatore Anelli Orazio, secondo la tesi difensiva, questa non e’ frutto di certezze, ma e’ frutto di intuizioni e ciò in relazione al referto arbitrale e quello dell’assistente. Tale comportamento, secondo la difesa della Società, potrebbe essere riconducibile alla tifoseria, per la quale la stessa Società, riconoscendole le colpe, non ha appellato il provvedimento di ammenda. Fa presente, altresì, che il provvedimento di riduzione della squalifica al calciatore Anelli dovrebbe tenere conto delle condizioni dei calciatori Juniores e di quelle personali dello stesso tesserato; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e dai quali si ricava in maniera chiara ed inequivocabile quale sia stato per tutta la durata della gara il comportamento sia del calciatore che dei dirigenti, che non sono senz’altro di esempio per i propri tesserati alla osservanza delle regole imposte dal regolamento e dalle norme comportamentali imposte dalla F.I.G.C.; Rilevato che quanto statuito dal Giudice di primo esame e’ conforme a quanto descritto dal direttore di gara e dal proprio assistente e per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Anelli Orazio questi e’ stato puntualmente identificato e la descrizione dell’accaduto, non e’ frutto di intuizioni, ma di certezze sia sulla identificazione che sul lancio di un oggetto che colpiva l’arbitro nella parte bassa del corpo; Ritenuto comunque che il fatto addebitato al calciatore Anelli Orazio e’ più che censurabile, però va inquadrato in un gesto di inusitata protesta che comunque ha provocato un danno sia pure leggero alla persona dell’arbitro. In proposito questa Decidente ritiene di tenere conto della giovane età del predetto responsabile giudicando che la gratificazione di una minima sanzione possa essere motivo di ravvedimento in ordine ai comportamenti ai quali lo stesso si deve uniformare e, in maggior regime, in un contesto sportivo. In ordine invece alle squalifiche degli altri calciatori si ritiene di contenerle come in dispositivo avuto riguardo dell’intero contesto sanzionatorio assunto in primo esame; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare a tutto il 31.12.2002 la squalifica a carico del calciatore Anelli Orazio; di determinare in 4 gare la squalifiche attinenti ai calciatori Leonardi Giuseppe, Leonardi Luca Orazio, Arcidiacono Sebastiano (tutti Pol. Aciplatani); senza addebito di tassa.
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