COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. Pol. Luigi Mangano (avverso squalifica calciatori Testagrossa Angelo Daniele per 4 gare; Billeci Giuseppe per 3 gare; Ippolito Luigi fino al 31.1.2002; ammenda £. 400.000.= – GARA L.MANGANO/LIB RARI NANTES del 20.6.2001 – TORNEO NINO CALTAGIRONE – C.U. n° 58 del 27.6.2001) – Proc. n° 326/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.C. Pol. Luigi Mangano (avverso squalifica calciatori Testagrossa Angelo Daniele per 4 gare; Billeci Giuseppe per 3 gare; Ippolito Luigi fino al 31.1.2002; ammenda £. 400.000.= -
GARA L.MANGANO/LIB RARI NANTES del 20.6.2001 – TORNEO NINO CALTAGIRONE – C.U. n° 58 del 27.6.2001) – Proc. n° 326/A –
Ricorre avverso i provvedimenti, evidenziati in epigrafe, la Società interessata, deducendo proprie motivazioni nel sostenere eccessive le sanzioni inflitte in primo grado; in particolare da per certo che il proprio calciatore Ippolito Luigi non si e’ reso responsabile dell’atto spregevole in danno dell’arbitro, addebitatogli; lo stesso calciatore dovrebbe rispondere delle affermazioni “pesanti” rivolte all’arbitro; anche per i calciatori Testagrossa A. e Billeci G. si e’ trattato solo si proteste, sia pur esse vivaci in direzione dell’arbitro. Per quanto concerne l’ammenda esclude il lamentato contegno così come verbalizzato. Conclude chiedendo l’annullamento dell’ammenda e una sostanziale riforma delle squalifiche comminate.
La Commissione Disciplinare:
Letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
In ordine al caso che attiene il calciatore Ippolito Luigi il contestato addebito trova tutta la sua valenza nel rapporto del direttore di gara che riferisce l’episodio in specie nei particolari e contenuto.
Per quanto attiene i calciatori Testagrossa A.e Billeci G., mentre gli addebiti a loro carico statuiti sono confermati dalle risultanze degli atti di gara, le relative squalifiche possono meglio essere quantificate.
Così anche l’ammenda può trovare riforma nel suo ammontare tenuto conto che il contegno addebitato ai sostenitori della ricorrente e’ stato circoscritto in semplice presenza nel terreno di giuoco a fine gara senza comportare conseguenze di sorta.
La Società di appartenenza, comunque, risponde della non consentita presenza legittimamente contestata;
Ciò premesso;
DELIBERA:
di confermare la squalifica assunta in danno del calciatore Ippolito Luigi;
di determinare in 3 gare la squalifica del calciatore Testagrossa Angelo Daniele;
di determinare in due gare la squalifica del calciatore Billeci Giuseppe (tutti calciatori della Pol. Luigi Mangano);
di determinare in £. 200.000.= l’ammenda a carico della Pol. Luigi Mangano;
per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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