COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. ATLETICO TROINA (EN) – (avverso tre punti di penalizzazione ammenda di L. 400.000.= e squalifica al calciatore Di Costa Arturo Aurelio e squalifica al calciatore Schinocca Antonino – GARA ATLETICO TROINA/SPORTING BRONTE del 17.11.2001- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D” – C.U. n. 26 del 21.11.2001) Proc. n. 107/A – 108/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. ATLETICO TROINA (EN) - (avverso tre punti di penalizzazione ammenda di L. 400.000.= e squalifica al calciatore Di Costa Arturo Aurelio e squalifica al calciatore Schinocca Antonino - GARA ATLETICO TROINA/SPORTING BRONTE del 17.11.2001- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D” - C.U. n. 26 del 21.11.2001) Proc. n. 107/A - 108/A Con appello ritualmente proposto la odierna appellante chiede l’annullamento dei punti di penalizzazione inflitti nonché la riduzione dell’ammenda e l’annullamento delle squalifiche inflitte ai propri tesserati in epigrafe indicati; Preliminarmente si riunisce questo procedimento n. 107/A con il procedimento n. 108/A promosso personalmente da Schinocca Antonino; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali digara, osserva: La condotta posta in essere dai tesserati, ben quattro giocatori, dell’odierna appellante è senz’altro grave e censurabile mirante a porre in essere un aggressione ai danni del direttore di gara che ha prodotto conseguenze lesive della sua integrità fisica come da referto medico prodotto; Inoltre anche un sostenitore non identificato dell’odierna appellante si è unito ai quattro tesserati della stessa Società (Cortese, Schinocca, Amata e Di Costa) al fine di porre in essere l’aggressione violenta sopra citata ai danni del Direttore di gara. Alla luce di quanto sopra emerge con estrema chiarezza dal referto di gara e dal supplemento di rapporto che il Di Costa sebbene espulso è rientrato sul terreno di giuoco dagli spogliatoi mentre lo Schinocca ha partecipato agli atti di violenza posti in essere nei confronti del Direttore di gara. Pertanto, questa Decidente ritiene che alla luce di tali considerazioni il giudicato di primo grado può essere pienamente condiviso sia in ordine al suo iter logico che alle sanzioni afflittive e pecuniarie comminate. Riuniti per connessione i due appelli; DELIBERA: di respingere gli appelli come sopra proposti perché non suffragato da alcuno elemento probante; di addebitare la tassa di L. 200.000.= non versata nel conto intrattenuto dall’odierna appellante presso il Comitato Regionale Siculo; senza rimborso della tassa versata da parte del Sig. Schinocca Antonino.
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