COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI CASTELLAMMARE CALCIO 94 (TP) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-2; 1 punto di penalizzazione e ammenda £. 500.000.= – GARA LAMPEDUSA/CASTELLAMMARE CALCIO 94 dell’11.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 109/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI CASTELLAMMARE CALCIO 94 (TP) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-2; 1 punto di penalizzazione e ammenda £. 500.000.= - GARA LAMPEDUSA/CASTELLAMMARE CALCIO 94 dell’11.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 109/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente con il quale la stessa chiede l’annullamento delle sanzioni indicate in epigrafe, perché la stessa Società ritiene di avere provveduto alla effettuazione delle prenotazioni in data 30.10.2001 trovando però soltanto 10 posti disponibili all’andata e nessuno per il ritorno, con la certificazione rilasciata dall’Air Sicilia, non prodotta in primo grado perché ritenuta non necessaria e chiede di essere sentiti all’udienza dibattimentale; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese svolte dalla Società appellante, nonché ascoltato il legale rappresentante della Società Francesco Foderà per delega del Presidente, Sig. Francesco D’Angelo, il quale ha ribadito quanto già rassegnato nelle difese, osserva: Non può, a parere della odierna decidente, invocarsi la causa di forza maggiore, in quanto il documento prodotto in secondo grado doveva essere depositato al Giudice di prima istanza, che ne avrebbe dovuto accertare l’autenticità e valenza e avrebbe potuto prendere i provvedimenti consequenziali; In questa sede di giustizia non può essere preso in esame un documento postumo, per cui l’appello va rigettato; P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto incamerando la tassa reclamo versata.
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